La Fondazione

estinzione

Testo non tradotto

Articolo XVIII - Estinzione

All'atto dello scioglimento è fatto obbligo alla Fondazione di devolvere il patrimonio residuo ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, istituito e regolamentato con D.P.C.M. 21/03/2001 n. 329, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.