Testo non tradottoTITOLO II - PATRIMONIO E GESTIONE
Articolo IV - Patrimonio
Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni oggetto di dotazione da parte dei Fondatori e descritti nell'atto costitutivo della Fondazione stessa.
Il Patrimonio si incrementa per effetto di:
- Apporti in denaro e in beni mobili e immobili effettuati dai soci che hanno costituito la Fondazione e successivamente alla costituzione della stessa;
- Lasciti, donazioni ed erogazioni di qualsiasi genere destinati dal disponente ad incremento del patrimonio;
- Avanzi di gestione che, con delibera del Consiglio di Amministrazione, siano portati a patrimonio.
Il patrimonio è vincolato al perseguimento degli scopi statutari ed è impiegato dalla Fondazione con modalità idonee a consentire lo svolgimento delle attività istituzionali, a preservarne il valore e a garantirne la continuazione nel tempo.